Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)”
Debito informativo Art.4, comma 8
"La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignita' e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi previsti dalla legge"
La Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT), anche chiamata “testamento biologico”, garantisce ad ogni cittadino, maggiorenne e capace di intendere e di volere, l’espressione della propria volontà nel merito delle terapie dei trattamenti sanitari che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni per sé o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità
Le DAT possono essere effettuate attraverso:
• un atto notarile
• una scrittura privata autenticata
• una scrittura privata non autenticata
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le Disposizioni Anticipate di Trattamento possono essere espresse attraverso videoregistrazione o altri dispositivi, alla presenza di due testimoni
Possono essere:
• consegnate personalmente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza
• depositate personalmente presso le strutture sanitarie competenti
• inserite nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per garantirne la consultazione da parte dei medici in qualsiasi momento
• recapitate presso gli Uffici Consolari italiani per i cittadini italiani che si trovino all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento
Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento ogni persona può indicare altresì una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie L’équipe sanitaria è tenuta al rispetto delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dai sanitari stessi, qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Comune di residenza o consultare la pagina del Ministero della Salute https://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp
FAQ Ministero della Salute https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&faqArea=dat&id=229