Organismo Indipendente di Valutazione
Ai sensi dell’art.14 comma 2 del Dlgs 150/2009 e s.m.i. l’OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4 del suddetto articolo. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
Come stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i all’OIV compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. e) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.
L’OIV svolge le funzioni ad esso assegnate dalla normativa e dai regolamenti vigenti nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 3 del Dlgs 150/2009 e s.m.i.